AMMINISTRAZIONI CENTRALI E DEBITI PREGRESSI


Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.


Uno dei problemi che maggiormente attanagliano il nostro Paese è rappresentato dall’ingente massa debitoria che caratterizza il mantenimento dell’amministrazione pubblica.

Nell’anno 2008, l’indebitamento netto dell’amministrazione pubblica, stando alla fonte ISTAT, è aumentato di circa 19.800 milioni di euro rispetto all’anno 2007, attestandosi sul livello di 42.979 milioni di euro pari al 2.7 per cento di Pil.

E’ il caso a questo punto di precisare che l’ingente massa debitoria costituisce un gravosissimo peso sulla gestione corrente tanto che “imbriglia” le scelte programmatiche dei centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni centrali della pubblica amministrazione.

Quanto sopra ha indotto negli ultimi anni i nostri governi a mobilitare i tecnici del palazzo del MEF sito in via XX settembre a mettere a punto nuovi strumenti atti a fronteggiare l’ingente massa debitoria.

Per prima cosa abbiamo assistito alla modifica della struttura del Bilancio, articolato in missioni e programmi e successivamente all’introduzione nel nostro ordinamento contabile di nuove modalità di revisione e programmi di spesa.

Tra queste nuove modalità è il caso di citare lo “spending reviw”, termine inglese, inteso a definire una nuova metodologia di spesa, non fortemente legata a tagliare le spese, ma rivolte a invitare le amministrazioni centrali a spendere con oculatezza.

Infatti quanto sopra spiega le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica inserite nelle leggi finanziarie 2007 e 2008. L’imperativo dato dal governo è quello di migliorare la spesa pubblica puntando su un attento controllo dei conti pubblici .

Lo spending review, già da tempo presente nei paesi dell’area OCSE, ma solo negli ultimi tempi, per i motivi sopra esposti è entrato nel nostro sistema contabile. Infatti grazie all’introduzione dello spendin review, le amministrazioni devono prestare maggiore attenzione a tutte quelle spese non comprimibili, che possono favorire i cosiddetti debiti pregressi.

I debiti pregressi, in sostanza, sono il frutto di debiti contratti dalle amministrazioni verso fornitori esterni, si pensi ai fitti, utenze (luce, telefono, ecc) manutenzione. A questo punto va detto che non solo i fornitori esterni vanno considerati come i maggiori creditori, ma anche il personale delle stesse amministrazioni.

Stando a “Il Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali” pubblicato dal Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) nell’anno 2009 il nostro Paese ha registrato una formazione dei debiti pregressi o sommersi che ammonta a circa 2,2 miliardi di euro per il periodo che va dal 2002 al 2008. Una somma che deve far riflettere, tenuto conto del forte indebitamento del nostro Paese che si traduce in una forte pressione fiscale.

E’ il caso di portare a conoscenza che i debiti pregressi dal punto di vista tecnico-contabile, una volta determinati, sono aggiunti retrospettivamente alla spesa dell’anno di competenza economica, o meglio traslazione di oneri a esercizi futuri.

Questa situazione costituisce un gravissimo peso sulla gestione finanziaria corrente delle amministrazioni determinando una forte limitazione nelle scelte programmatiche da parte dei centri di responsabilità amministrativa.

In un simile contesto, caratterizzato da ingenti spese correnti oltre che da oneri accessori per il personale, si va incontro ad una palese violazione dell’annualità di bilancio.

Il ministero dell’economia e delle finanze preso atto di questa grave situazione di forte sofferenza finanziaria in cui versano le amministrazioni pubbliche, ha pensato di intervenire attraverso l’emanazione di circolari amministrative, volte a consentire alle amministrazioni di evitare quelle situazioni che possono portare ad un forte indebitamento.

A tal proposito è il caso di citare la circolare n.7/2008.

Prima di entrare nei dettagli della circolare in parola è utile sottolineare il ruolo importante che rivestono gli UCB (Uffici centrali del bilancio) volto a prestare attenzione alla gestione delle spese da parte delle amministrazioni. Infatti, gli ucb ai sensi dell’art. 1, cooma 21 della l. 266/2005 sono tenuti a segnalare all’amministrazione l’eventuale insufficienza degli stanziamenti.

Questo impone alle amministrazioni, in sede di programmazione annuale, di prestare attenzione non solo agli oneri che non hanno trovato immediata visibilità in bilancio, ma, di attrezzarsi strumentalmente al fine di adottare i necessari adempimenti per riportare in equilibrio la gestione del centro di costo.

In tal caso occorre evidenziare che quelle spese effettuate in assenza di un contratto perfezionato e senza il relativo impegno di spesa (come previsto dall’art. 20 della Legge n.468/1978), possono far insorgere un debito fuori bilancio.

Una situazione la cui obbligazione non si può far ricadere in capo alla Amministrazione, ma che dovrà vedere riconosciuta la responsabilità diretta e personale del funzionario responsabile del procedimento di spesa.

Su questo punto la circolare in parola ha investito i funzionari responsabili dei centri di costo di una maggiore responsabilità al fine di evitare impegni di spesa in assenza di contratto.

Incontrovertibile quanto cita la circolare ministeriale e che deve indurre i funzionari responsabili di prestare molta attenzione in quanto possono facilmente andare incontro a precise responsabilità. Tutto questo allo scopo di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio o debiti pregressi.

La circolare in parola prevede due fattispecie per venire incontro alle amministrazioni pubbliche, in merito ai debiti sommersi o pregressi.

La prima fattispecie si riferisce alla mera sistemazione contabile (pagamento differito all’anno successivo per competenza delle utenza) riguardante quelle situazioni assimilabili alle sopravvenienze passive o spese non incomprimibili.

Per le situazioni assimilate alle sopravvenienze passive, alle Amministrazioni spetta trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza semestrale, un prospetto riepilogativo degli atti in relazione ai quali le Amministrazioni hanno effettuato il pagamento di debiti riferiti ad esercizi scaduti. Per la trasmissione di tali atti le Amministrazioni utilizzeranno il modello allegato n.2 della circolare in parola.

La seconda fattispecie riguarda il riconoscimento del debito in senso proprio.

Si tratta di quei casi da riferire a pagamenti di spese connesse a prestazioni rese in assenza di contratto perfezionato così come previsto ai sensi dell’art. 20 della Legge n.468/1978.

E’ necessario che i provvedimenti di riconoscimento di debito siano valutati dagli organi di controllo con la massima attenzione.

Tali tipologie di atti devono come previsto dall’art. 23, comma 5 della Legge n.289/2002 essere inviati alla Corte dei Conti.



Marco Vinicio Ferrone

Funzionario amministrativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali